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Reddito sociale minimo

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Proposta di legge per l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche dei lavoratori socialmente utili

ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ASSUNZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Apportate modifiche alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Sociale Minimo

Proposta di legge di iniziativa popolare per il reddito sociale minimo

Economia marginale del Mezzogiorno e Reddito Sociale Minimo
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Settembre 1998

Apportate modifiche alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Sociale Minimo

Avviata la campagna nazionale per la raccolta delle firme

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Settembre 1998 - Apportate modifiche alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Sociale Minimo

Avviata la campagna nazionale per la raccolta delle firme

 

 

Art. 1) (Requisiti soggettivi di accesso)

1. E’ prevista la corresponsione di un Reddito Sociale Minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti :

a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;

b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;

c) reddito imponibile annuo percepito non superiore a cinque milioni, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 5 della presente legge;

d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a trentacinque milioni per nuclei composti da due persone e a quarantacinque milioni per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito sarà elevato di lire sei milioni.

2. Il Reddito Sociale Minimo verrà corrisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il tramite degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione.

3. Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale viene istituito l’Ufficio Centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l’erogazione del Reddito Sociale Minimo, con specifici compiti di coordinamento dell’attività degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, come da regolamento ministeriale da adottarsi entro il termine di giorni novanta dall’approvazione della presente legge.

 

Art. 2) (Entità del Reddito Sociale Minimo)

1. L’entità del Reddito Sociale Minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 è di dodici milioni di lire.

2. La somma indicata non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

 

Art. 3) (Calcolo ai fini pensionistici
del Reddito Sociale Minimo
)

1. Il periodo di fruizione del Reddito Sociale Minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità che saranno indicate nel Decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di giorni novanta dall’approvazione della presente legge.

 

Art.4) (Rivalutazione
del Reddito Sociale Minimo
)

1. L’importo sopra indicato va rivalutato annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita.

 

Art.5) (Riduzione del Reddito Sociale Minimo)

1. L’importo indicato all’art.2 sarà ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all’ammontare del Reddito Sociale Minimo.

 

Art.6) (Sanzioni amministrative)

1. E’ prevista per il datore di lavoro in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del Reddito Sociale Minimo una sanzione amministrativa, da comminarsi a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689, e pari all’ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

 

Art.7) (Decadenza)

1. Si prevede in ogni caso la decadenza dal diritto di percepire il Reddito Sociale Minimo nell’ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

 

Art. 8) (Tariffe sociali nei servizi essenziali).

1. Si prevede in favore dei soggetti titolari del diritto al Reddito Sociale Minimo, anche nell’ipotesi di riduzione di cui all’art. 5, la gratuità dell’accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario, nonché l’esclusione di ogni onere per l’iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

2. E’ previsto altresì per gli stessi soggetti il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che sarà adottato nel termine di giorni novanta dall’approvazione della presente legge.

3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l’utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.

4. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all’art. 1, primo comma, lettera d) della presente legge

 

Art. 9) (Copertura finanziaria)

1. Per la copertura finanziaria nel primo anno di applicazione della legge si prevede una imposta straordinaria, denominata labor tax, consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.

2. Per la copertura in via definitiva degli oneri derivanti dall’erogazione del Reddito Sociale Minimo si prevede:

a) l’incremento dell’aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l’indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell’ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell’applicazione di un’aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a duecentocinquanta milioni di lire, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i duecentocinquanta milioni di lire. In tali casi l’imposta viene applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi ;

b) la tassazione dell’incremento di valore di titoli azionari (IN.VA.T.A.), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere ad un unico livello del trenta per cento ;

c) l’inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette; a tal fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale saranno accorpate su un unico livello corrispondente al trenta per cento;

d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all’estero riguardanti tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l’applicazione di un’aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore ai sette giorni, di un’aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore ai 30 giorni, con previsione di una aliquota dell’1,8 per cento su operazioni di durata superiore ai trenta giorni;

e) l’introduzione di una tassa sull’innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del tre per cento sull’ I.V.A..

 

 

Comitato Promotore per il Reddito Sociale Minimo

Alternativa Popolare per il Lavoro, Associazione Progetto Diritti, Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES-PROTEO),Centro Sociale ICARO, Centro Sociale Intifada, Ciro Annunziata, Collettivo R. Luxemburg, Unione Popolare, Zungrone Giovanni.