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Il punto, la pratica, il progetto

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Proposta di legge per l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche dei lavoratori socialmente utili

ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ASSUNZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

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ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ASSUNZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

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Art.1) ( Censimento dell’organico delle Amministrazioni Pubbliche -AP-)

1. Al fine dell’adeguamento dell’organico nelle Amministrazioni Pubbliche, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge viene avviata da ogni singola amministrazione la rilevazione degli scostamenti tra organici di fatto e organici di diritto, nonché l’individuazione del numero di dipendenti occorrenti per l’espletamento delle attività istituzionali dell’amministrazione o ente e del personale attualmente mancante.

 

Art.2) (Rilevazione delle carenze di organico nelle A.P)

1. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art.1 vengono istituite apposite “Commissioni regionali per la rilevazione delle carenze di organico nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche” - con la partecipazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e nello specifico ambito regionale - per la rilevazione dei vuoti di organico delle Amministrazioni Pubbliche.

2. Al fine di cui al comma 1, con la partecipazione delle associazioni sindacali aventi titolo alla negoziazione decentrata, vengono istituiti organismi paritetici in ogni ente, amministrazione o ente.

3. Tali organismi del precedente punto 2 trasmettono alla commissione regionale - entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge - i dati relativi alle carenze del singolo ente o amministrazione.

 

Art.3) (Selezione di nuovo personale)

1. Sulla base delle rilevazioni di cui all’art.2 viene avviata la procedura per la selezione di nuovo personale, secondo le modalità ed i principi stabiliti dalla presente legge al fine di colmare gli scostamenti tra organici di diritto e organici di fatto.

 

Art.4) (Requisiti soggettivi e criteri per le prove d’esame)

1. Il requisito richiesto ai partecipanti alla selezione di cui all’art.3 della presente legge è l’aver svolto lavori socialmente utili (LSU) - o altri lavori equiparati - per almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge ed aver sostenuto un esame di idoneità relativo alle mansioni proprie della qualifica funzionale cui sono ascrivibili le attività espletate.

2. I criteri per lo svolgimento dell’esame di idoneità sono determinati per tutte le amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della Funzione Pubblica, con riferimento alle modalità previste dalle norme vigenti per l’accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego.

3. L’esame consiste in una valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal lavoratore durante lo svolgimento del periodo di lavoro socialmente utile, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

 

Art.5) ( Inserimento nelle graduatorie)

1. I lavoratori socialmente utili che hanno superato l’esame previsto nell’art.4 sono inseriti in graduatorie istituite per ogni qualifica funzionale presso ciascuna amministrazione, sulla base delle suddette rilevazioni.

2. L’iscrizione nella graduatoria avviene secondo l’ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio l’impiego del soggetto in lavori socialmente utili.

3. Il punteggio riportato nell’esame determina l’ordine di precedenza esclusivamente per i lavoratori impiegati a partire dalla stessa data.

4. Per i lavoratori che non vengono assunti - per carenza delle relative disponibilità - dalle amministrazioni in cui hanno svolto la loro attività nell’ambito di lavori socialmente utili viene istituita una specifica graduatoria su base regionale da cui attingono le diverse amministrazioni, o i diversi enti pubblici di rilevanza locale, regionale o interregionale operanti nel territorio della regione, che si trovino nella condizione di carenza di organico rilevata ai sensi dell’art.2 della presente legge, al fine di colmare le carenze medesime.

 

Art.6) (Proroga dei LSU)

1. In attesa del compimento della procedura di selezione per la copertura delle carenze di organico delle Amministrazioni Pubbliche tutti i progetti relativi a lavori socialmente utili vengono prorogati fino alla data di effettivo assorbimento dei soggetti aventi i requisiti da parte delle suddette Amministrazioni.

 

Art.7) (Riconoscimento a fini pensionistici)

1. I periodi di attività svolta nell’ambito dei progetti di lavori socialmente utili vengono riconosciuti sin dall’inizio ai fini assistenziali e pensionistici.

 

Art.8) (Trattamento economico e normativo)

1. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori socialmente utili viene adeguato - a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge - , sulla base delle mansioni effettivamente espletate, al trattamento cui hanno diritto i pubblici dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali corrispondenti (ciò con riguardo alle previsioni contenute nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto ed alle disposizioni comunque in vigore).

 

Art. 9) (Accesso all’anticipo di dieci anni al trattamento pensionistico)

1. Per coloro che siano impiegati in lavori socialmente utili, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Dicembre 1997, n.468 e delle altre disposizioni vigenti in materia, si prevede la possibilità di accedere - entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge
 al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia con un anticipo di dieci anni.

 

Art.10) (Estensione della legge ad altri soggetti)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai lavoratori soci di cooperative con le quali le Amministrazioni Pubbliche hanno stipulato convenzioni per lo svolgimento di lavori socialmente utili, anche ai sensi del D.L.vo n. 468/1997, ed ai lavoratori impiegati nei rapporti di cui al decreto legge n.24 del 1986, convertito dalla legge 9 aprile 1986 n.96, per quanto concerne il comune di Palermo ed al D.L. n.409 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge 28 settembre 1984 n. 618, per quanto concerne il comune e la provincia di Napoli.

 

Art.11) (Copertura finanziaria)

1. Per provvedere alla integrale copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, il Governo è delegato ad emettere con decreto apposito provvedimento diretto alla tassazione di trasferimenti di capitale all’estero riguardanti tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l’applicazione di un’aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore ai sette giorni, di un’aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni e sino all’1,8 per cento su operazioni di durata superiore ai trenta giorni.

2. Il Governo è delegato, inoltre, ad accompagnare ed effettuare un mix adeguato della succitata fonte finanziaria con le successive altre risorse, stabilendo con decreto l’aumento dell’imposta indiretta (IVA) sino al 2 per cento sui beni finali di investimento e introducendo una tassazione sull’innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale IVA del 3 per cento su tali immobilizzazioni tecniche.