Privatizzare dal globale al locale... e viceversa. Per un quadro di riferimento sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali
Rita Martufi
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Per le tariffe del Trasporto Pubblico Urbano la riforma ha
stabilito che debbano essere determinate in sede di contratto di servizio; ad
oggi però questo elemento non è stato ancora attuato. Se si analizza ad esempio
il servizio urbano si ricorda che il costo medio di un biglietto a gennaio 2002
nelle maggiori città italiane era di e 0,86 con un valore massimo di e 1,03
a Firenze e un valore minimo di e 0,77 ad esempio a Roma, Napoli, Torino, ecc.

Con la legge finanziaria del 2002 (art. 35) è previsto che la proprietà delle
reti e degli impianti resti agli enti locali. Entro la fine del 2003 la gestione
dei servizi di trasporto dovrà essere attuata attraverso gare.
4. Il settore del gas naturale
Il processo di liberalizzazione dei servizi pubblici avviata
nella Comunità europea ha interessato anche il settore del gas, infatti il recepimento
della direttiva europea 98/30/CE ha posto le basi per la costituzione di un
mercato interno concorrenziale del gas naturale.
Il decreto legislativo n.164 del 23 maggio 2000 (decreto Letta)
fissa le regole per una ristrutturazione del settore. Il decreto cita testualmente:
Art. 1. Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale
"1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto
le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione
e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono
libere".
La liberalizzazione del mercato del gas prevede l’accesso libero
alla rete di trasporto da parte dei "clienti idonei", ossia operatori
in grado di poter scegliere il proprio fornitore di gas. L’importazione di gas
naturale è libera nei paesi UE mentre per gli altri paesi al di fuori dell’UE
è necessaria l’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive. La produzione
nazionale è incentivata con contributi statali e la ricerca geofisica è libera
anche se sottoposta ad autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive.
Per quanto riguarda l’attività di trasporto e dispacciamento va ricordato che
queste vengono definite dal decreto come attività di interesse pubblico e il
Ministero delle attività produttive definisce le condizioni di emergenza e sicurezza.
L’ENI per poter separare le attività di trasporto e dispacciamento
del gas dai settori di approvvigionamento e vendita ha distaccato dalla SNAM
la rete del trasporto del gas nel nostro Paese; la nuova società, la Snam Rete
Gas ha un valore riconosciuto dall’Autorità di 9,5 miliardi di euro.
Per quanto riguarda l’attività di distribuzione (anch’essa
considerata di servizio pubblico) il decreto stabilisce che "Il servizio
è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.
Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono
attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle
attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono
regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato..." [1] (Si ricorda che per enti locali si intendono
Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane).
La vendita del gas naturale può essere svolta solo da imprese
che abbiano l’autorizzazione del Ministero dell’Industria, il quale ha il compito
di accertare la disponibilità di un servizio adeguato, la provenienza del gas
e dell’affidabilità del trasporto. Le tariffe per il trasporto e dispacciamento,
per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l’utilizzo dei
terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione
del capitale investito, sono stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas [2].
Il decreto prevede, inoltre, che dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre
2010, non possono essere venduti più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale
ai clienti finali da nessuna impresa (sia direttamente sia indirettamente) per
rispettare lo sviluppo della concorrenza. Il decreto stabilisce, poi, il rispetto
delle condizioni di reciprocità secondo le quali le imprese del gas italiane
possono avere contratti con clienti stranieri e viceversa. Si ricorda che nel
2001 si sono avuti consumi pari a 70,1 mld/mc; il 22% del fabbisogno totale
è stato effettuato con produzione nazionale (di cui la maggior parte dal gruppo
ENI e in minima quota dal Edison Gas); il restante 78% di consumo totale è soddisfatto
dalla importazioni da paesi come Russia, Algeria, Paesi Bassi, Norvegia.
Va ricordato che gli usi del gas sono stati nel 1998 per il
58,2% indirizzati verso il riscaldamento domestico, per il 20,7% verso usi artigianali,
commerciali e di piccola industria, per il 18,6% verso usi di cucina e acqua
calda ed infine il 2,5% verso usi ospedalieri. Il Nord del Paese assorbe circa
il 70% del gas distribuito, anche perché in queste regioni oltre ad una più
alta rigidità del clima sono presenti le maggiori concentrazioni industriali.
L’offerta del gas naturale è contraddistinta da un’alta frammentazione
soprattutto perché di solito il servizio di distribuzione viene effettuato dai
Comuni.
La
gestione è prevalentemente di tipo privato (il 42% delle imprese totali) anche
se un certo rilevo assumono anche le imprese pubbliche locali. (cfr. Tab.14).
Negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante processo di
consolidamento delle aziende di distribuzione e vendita di gas naturale. I dati
riferiti al 2001 dimostrano una elevata concentrazione degli operatori del settore;
le 10 più grandi imprese di distribuzione hanno servito circa il 60% dei clienti
finali assegnando il 50% del volume complessivo di gas naturale.
La tabella seguente [3] mostra come ad esempio l’Italgas detenga il 26,6% del mercato
complessivo; di seguito vi è la Camuzzi che si aggiudica però solo il 5,8% nel
2001.

Se si analizzano le tariffe va evidenziato che nel nostro Paese,
a differenza degli altri paesi europei, non vi sono tariffe regressive rispetto
al consumo; infatti l’Italia pur avendo prezzi bassi per consumi ridotti è svantaggiata
rispetto all’Europa per quanto riguarda le utenze con alti consumi (cfr. Tab.16 [4]).

Con la delibera n. 237/2000 l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas ha stabilito nuovi sistemi di tariffe per la distribuzione e vendita
del gas naturale.
Infatti la citata delibera stabilisce:
- "I criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione,
tramite la definizione di un vincolo sui ricavi massimi conseguibili da tale
attività e l’individuazione di un livello di costo minimo per l’utente.
- Lo schema per il calcolo delle tariffe per l’attività di
vendita ai clienti del mercato vincolato che resteranno in vigore fino al 31
dicembre 2002, data a partire dalla quale tutti i clienti si qualificheranno
come idonei.
L’Aeeg ha stabilito... la tariffa unica per ambito territoriale
in cui i costi del servizio abbiano natura congiunta ed indivisibile..."
[5]
[1] Art.14
Decreto n.164 del 23 maggio 2000
[2] Cfr. Art.23, Decreto n.164 del 23 maggio 2000
[3] Cfr. "The Times They are a- Changin’....",
op. cit., pag.110
[4] Cfr.
"The Times They are a- Changin’....", op. cit., pag.115
[5] Cfr. "The Times They are a- Changin’....", op. cit., pag.117.