Testo unificato delle proposte di legge elaborato dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nel mese di settembre 1998 a seguito dell’approvazione degli emendamenti.
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Art.1. (Costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie).
1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all’articolo
35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle
unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità
stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.
2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti
possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o
interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione
collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo
livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un’intesa entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale convoca le parti allo scopo di sollecitare una
disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l’intesa
non viene raggiunta entro i successivi tre mesi il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede con proprio decreto.
3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in
più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere
costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le
rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di
designazione e competenze ditali organismi di coordinamento sono stabilite
mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali
unitarie interessate.
4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto
collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale
integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle
organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si
affiancano i coordinamenti eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali
unitarie presenti in quello stesso ambito.
Art.2. (Promozione delle rappresentanze sindacali
unitarie).
1. Il diritto di promuovere la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni a tal
fine indette, compete, congiuntamente o singolarmente, alle associazioni
sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o,
laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o nei
livelli territoriali in cui si svolge l’elezione, nonché alle altre
organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell’azienda sia
comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell’articolo 9, da parte di un’aliquota
di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti.
2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze
unitarie spetta alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla
rappresentanza sindacale unitaria uscente.
3. Il diritto di presentare le liste compete altresì,
oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a comitati di
lavoratori dell’unità lavorativa cui aderisca, mediante firme apposte in
calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità
lavorativa. Nelle unità lavorative con un numero di aventi diritto al voto
superiore a 2 mila unità, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme,
alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della
quota di occupati eccedente le 2 mila unità.
Art.3 (Disciplina elettorale).
1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali,
stipulati dai sindacati di cui all’articolo 8, stabiliscono la disciplina
del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie,
garantendo l’attuazione dei seguenti principi:
1) riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo a
tutti i lavoratori;
2) espressione da parte dei lavoratori di un voto
personale, eguale, libero e segreto;
3) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a
liste concorrenti;
4) periodicità triennale delle elezioni;
5) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell’anno
definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun
comparto contrattuale;
6) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine
strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi
diritto al voto;
7) invalidità della consultazione nel caso abbiano
partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto’ in tal caso la
rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione
dei risultati delle nuove elezioni, da tenersi entro i successivi tre mesi;
la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi
diritto che abbiano partecipato al voto;
8) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio,
in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;
9) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e
lavoratori;
10) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie
elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;
11) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle
elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a quindici
dipendenti.
2. Della indizione delle elezioni di cui alla presente
legge è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a
mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle
stesse.
3. I soggetti di cui all’articolo 2 sono legittimati ad
avvalersi della procedura di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti
dal datore di lavoro all’indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché
alle proclamazioni dei risultati.
4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare
andamento delle varie fasi e proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto
il maggior numero di voti, è composta da un rappresentante effettivo per
ciascuna delle liste presentate. Ciascuna lista presentata nomina,
contestualmente, un rappresentante supplente.
5. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è
competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente
articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non
quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali
di cui al comma 7 dell’articolo 8 o siano, comunque, decorsi trenta giorni
dalla data di presentazione dell’istanza ai comitati stessi. L’istanza ai
comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di
svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si
pronunciano sull’istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano
infondata l’istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono,
eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all’annullamento
delle operazioni elettorali.
6. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell’articolo
8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al CNEL, che
provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di
gennaio di ciascun anno successivo.
7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua
costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto,
la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta a promuovere una consultazione
referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto
la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla
maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate, nuove
elezioni.
Art.4 (Composizione della rappresentanza sindacale
unitaria).
1.Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all’articolo 1 è
composta:
a) nelle unità produttive fino a quindici addetti, da un
massimo di due componenti;
b) nelle unità produttive da sedici a cinquanta addetti,
da un massimo di tre componenti;
c) nelle unità produttive da cinquantuno a duecento
addetti, da un massimo di cinque componenti;
d) nelle unità produttive da duecentouno a tremila
addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiunge un
componente ogni cento addetti o frazione di duecento;
e)nelle unità produttive con più di tremila addetti, al
numero di componenti di cui alla lettera d) si aggiunge un componente ogni
duecento addetti o frazione di duecento.
2. Nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i
lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri
rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7
per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e
le prerogative del titolo 111 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. E’ esclusa, per essi, l’applicazione della disposizione di
cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo. Qualora i quadri occupati nell’unità
produttiva raggiungano o superino il 2 per cento del totale degli addetti, la
composizione delle rappresentanze deve essere tale da garantire nel proprio
ambito almeno un rappresentante della categoria.
3. Per l’elezione delle rappresentanze delle figure di
cui al comma 2, si procede all’istituzione di apposito collegio rispetto al
quale esplicano l’elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla
categoria stessa.
4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze
autonome, mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento
degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le
prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. E’ esclusa, per essi, l’applicazione della disposizione di
cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo.
5. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione lavoro e
di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei
mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di
durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale,
nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei
lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.
6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere
forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori
inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all’interno
della medesima unità lavorativa.
Art.5. (Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie
e dei loro componenti).
1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
diritti alla contrattazione, con l’assistenza delle associazioni sindacali
rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali
applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative, i diritti
all’informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli
già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali
aziendali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire modalità con le
quali le rappresentanze smdacali unitarie esercitano l’attività
contrattuale sulle materie rinviate ad accordi decentrati.
2.Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e
periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia
di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e
piani programmatici dell’impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari
opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell’articolo
20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il diritto di promuovere referendum, ai
sensi dell’articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione, di cui all’articolo 25
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui
all’articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l’esercizio del loro mandato
essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal
quarto comma dell’articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di
permessi non retribuiti, ai sensi dell’articolo 24 della medesima legge.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai
contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l’ammontare dei permessi
retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso:
a)nelle unità produttive fino a duecento addetti,
alle ore annue corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre
il totale degli addetti dell’unità produttiva di riferimento;
b)nelle unità produttive con più di duecento
addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori
ore annue in ragione di:
1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento,
per la quota di addetti compresa fra duecentouno e tremila unità;
2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di
duecento, per la quota di addetti superiore alle tremila unità;
5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due
terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le
modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo
alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di
aderenti nell’unità produttiva o amministrativa.
6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la
ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
7. Nell’area di applicazione del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi
retribuiti competono nell’ambito del monte ore complessivo stabilito ai
sensi del citato decreto legislativo, e successive integrazioni e
modificazioni.
8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’articolo
8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell’articolo
30 della legge 20 maggio 1970, n.300.
9. I diritti e le prerogative di cui al comma I vengono
prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
10.Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di
rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale
unitaria è legittimata a ricorrere all’azione di cui all’articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.