Il Senato ha approvato - nel febbraio di quest’anno - le
"norme di tutela dei lavori «atipici»", più note come disegno
Smuraglia. Ne offriamo una rapida presentazione con l’impegno di tornare
attraverso ulteriori approfondimenti sull’argomento, in quanto intendiamo
mantenere come campo fondamentale di ricerca la trasformazione delle regole
relative ai rapporti di lavoro e la crescente frammentazione del mondo del
lavoro di-pendente. Analizzare comportamenti e regole (in movimento/mutamento)
è fondamentale premessa per l’individuazione di proposte intese a aggregare
settori sociali sempre più vasti, che - in quanto divisi - non riescono a
creare argini forti di resistenza agli attacchi sempre più penetranti alle
loro condizioni di vita.
L’ambito di applicazione della proposta Smuraglia è quello
(ormai vastissimo) dei "rapporti di collaborazione, di carattere non
occasionale, coordinati con l’attività del committente, svolti senza vin-colo
di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a
fronte di un corrispettivo".
Siamo quindi fuori dal campo del cosiddetto volontariato,
dei sub-appalti, delle prestazioni occasionali: il terreno è quello di tutta
una serie di attività (il cd. parasubordinato) su cui da anni la
giurisprudenza si affanna, in quanto la classificazione di questa area [fuori
o dentro il lavoro subordinato] comporta - per i datori di lavoro e per i
prestatori di opera - notevolissime conseguenze sul piano normativo,
retributivo e previdenziale.
Vi è (arti, comma 2, del disegno Smuraglia) uno spazio
amplissimo lasciato alla negoziazione collettiva per "l’eventuale
ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle
prestazioni" cui si applicano queste norme: e ci si muove qui - a
nostro avviso - nel solco di quanto affermatosi negli ultimi venti anni, e
cioè un allarga-mento dell’ambito negoziale cui viene demandata la
possibilità in concreto di negare diritti del singolo lavoratore (perché è
evidente che il classificare de-terminate prestazioni come parasubordinate, e
non subordinate tout court, comporta impossibilità di esercitare diritti e
facoltà rilevantissimi).
Tra l’altro la negoziazione è demandata alle
organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative",
che è termine sicuramente decisamente più restrittivo di quello ("maggiormente
rappresentative") adottato dal vecchio testo dell’art.19 dello
Statuto dei Lavoratori e che ci appare in contrasto con il testo approvato
dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ed attualmente all’esame
dell’aula (vedi Proteo n. 2 del 1998).
Si estendono innanzitutto ai lavoratori "atipici"
alcune norme tipiche del lavoro subordinato: disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro (d. l.vo n. 626/94), tutela della libertà di
opinione, divieto di taluni accertamenti sanitari e di indagini sulle
opinioni, nullità degli atti discriminatori, di-ritto di associazione e di
attività sindacale (art.14 della legge n. 300 del 1970), parità di
trattamento di uomini e donne (legge n. 903 del 1977) e regole sul-le azioni
positive per la parità uomo-donna (legge n. 125/91).
Si afferma al contempo che per questi lavoratori "non
può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo
i casi in cui la specificità della prestazione richieda l’indicazione di una
determinata fascia oraria".
L’art.2 individua - in favore dei lavoratori "atipici"
- il diritto di ricevere le informazioni indicate dai contratti collettivi
come dovute ai lavoratori subordinati e le informazioni in tema di sicurezza
sul lavoro e tutela della salute (peraltro in tale campo so-no previste
agevolazioni fiscali per i datori di lavoro, anzi per i "committenti").
I contratti - ai sensi dell’art.3 della proposta - devono
essere stipulati in forma scritta ed indicare oggetto della prestazione,
entità del corrispettivo, tempi di pagamento del corrispettivo e disciplina
dei rimborsi spese, durata del contratto, "indicazione dei motivi che
possono giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non ancora
individuati dalla contrattazione collettiva nazionale".
Con riferimento all’entità del corrispettivo si afferma
che esso "in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della
categoria affine, ovvero, in mancanza, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe re-se in forma di lavoro autonomo".
Il contratto non può essere inferiore a tre mesi, "salvo
che per i rapporti destinati per loro particolare natura a concludersi in un
periodo di tempo inferiore".
Il contratto può contenere "l’eventuale facoltà
del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi
sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso o di
lavorare in coppia".
Il contratto di lavoro deve inoltre contenere "il
rinvio ai contratti o accordi collettivi nazionali [...I per la definizione,
di modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso
di malattia o infortunio, nonché l’eventuale previsione di penalità di
natura amministrativa e civile nel caso di recesso ad opera di una delle
parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o
successivamente prorogato".
Peraltro i contratti collettivi possono prevede il diritto
del lavoratore ad una indennità di fine rapporto ed "il diritto di
preferenza del prestatore di lavoro, rispetto ad altri aspiranti, nei casi in
cui il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo
analogo e per lo stesso tipo di prestazione, qualora lo stesso prestatore di
lavoro non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata
e non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la
cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente
prevista".
Vi è la previsione - ai fini previdenziali - di iscrizione
dei lavoratori atipici alla gestione speciale istituita con la riforma
pensionistica del 1995, nonché della delega al Governo per dettare norme in
mate-ria di ricongiunzione di periodi contributivi e per la tutela in caso di
malattie e infortunio.
Lart.9 del disegno di legge afferma che competono a questi
lavoratori - sul piano sindacale - il di-ritto di organizzarsi in associazioni
di categoria o di aderire ad associazioni di categoria o intercategoriali,
nonché - e qui la locuzione è assolutamente vaga - "ogni altro
diritto sindacale compatibile con la particolare natura del rapporto".
Si prevede in concreto il diritto di "partecipare
alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all’interno
delle unità produttive del-le aziende".
Si prevede un sistema di sanzioni pecuniarie amministrative
nel caso di violazione delle disposizioni sulla forma del contratto e si
stabilisce la competenza del Pretore del Lavoro per tutte le controversie
relative alla applicazione delle norme in materia.
4. L’art.11 della proposta prevede che "qualora
venga accertato dagli organi competenti" che il rapporto di lavoro "è
in realtà lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a
tempo indeterminato con tutti gli effetti conseguenti" e l’art.12
dispone che "qualora il committente, che ha in atto rapporti
qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente
legge, decida, previo consenso del lavoratore, di farli rientrare nello schema
di cui all’art.2094 del codice civile, il rapporto godrà dei benefici, sgravi
o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni".
Va ricordato che ai sensi dell’art.2094 del codice civile "è
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione del-l’imprenditore". Vi è una
ultima norma con cui si delega il Governo all’emanazione - finalizzata
dichiaratamente a "ridurre il contenzioso in materia di qualificazione
del rapporto di lavoro" - di disposizioni in materia di
certificazione volontaria del contratto di lavoro atipico con la previsione di
organi costruiti pariteticamente da datori e organizzazioni comparativamente
più rappresentative.
5. E’ uno strano testo questo approvato dal Senato della
Repubblica.
E’ infatti evidente che il rinvio ai patti, alla
con-trattazione, alle commissioni paritetiche costituite con un nucleo
ristrettissimo di organizzazioni sindacali (sempre le stesse) tendono a
ridurre la possibilità di contestazione della qualificazione giuridica data
al rapporto, ovvero la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per
accertare che non di lavoro autonomo (sia pur coordinato e continuativo) si
tratta ma di lavoro subordinato (svolto alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore, secondo quanto recita l’art.2048 del codice civile).
Non vogliamo trarre conclusioni affrettate, ma avviare una
riflessione da approfondire nei prossimi numeri della rivista: certamente la
linea seguita - ad un primo sguardo - ci appare pericolosa. Perché se da un
lato si inseriscono indubbi elementi di regolamentazione di un settore
ignorato dal legislatore, dall’altro ci sembra che il troppo ampio spazio
la-sciato alla negoziazione collettiva nell’inquadramento delle tipologie dei
rapporti riduce fortemente la possibilità per il lavoratore - di fatto
subordinato ma inquadrato in uno schema contrattuale di diversa natura - di
contestare la natura del rapporto e di rivendicare conseguentemente i suoi
diritti.
Che si tratti di un passo ulteriore verso la deregolamentazione selvaggia
dei rapporti di lavoro?