
Negli anni tra il 1997 ed il 2000 fronte di una crescita dell’occupazione del
4,3% complessiva si è avuto un aumento dell’occupazione standard dell’1%.
Il 2002 indica un modesto aumento dell’occupazione complessiva (1,5%) con una
crescita dell’ occupazione standard dell’1,7% e un aumento dell’occupazione
temporanea del +3,2%. Questa tendenza è confermata per il 2003 dall’ultima
rilevazione Istat sulle forze di lavoro riferita al gennaio 2003.
Il lavoro indipendente, invece tra il 2000 ed il 2001
è aumentato solo dello 0,8% e nel 2002 è diminuito dello 0,3%.
I lavoratori autonomi qualificati come collaboratori
coordinati e continuativi (Co.Co.Co), continuano a crescere arrivando ormai
a quasi 2.400.000 [1].
[1] Cfr., G.Altieri, C.Oteri, “Terzo Rapporto sul lavoro
atipico in Italia. Verso la stabilizzazione del precariato?”, IRES-CGIL,
Aprile 2003. “Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa era già
presente nel sistema giuridico italiano e fu evidenziato agli effetti fiscali
già nel 1986. Nel 1993 il governo aveva fatto un primo tentativo di estendere
la previdenza obbligatoria ai lavoratori parasubordinati facendoli confluire
nell’Inps e assoggettandoli a una aliquota contributiva del 27%, ma fu
costretto a tornare sui suoi passi.Dopo due anni la legge di riforma del sistema
pensionistico (la 335 del 1995) istituì un fondo previdenziale speciale
riservato ai parasubordinati, alimentato da un prelievo contributivo con un’aliquota
del 10% Suddivisa tra lavoratore e committente. La situazione è stata
successivamente modificata dalla legge 449 del 1997, che ha provveduto a elevare
il prelievo contributivo al 13% per portarlo successivamente al 19% entro l’anno
2018. Sempre nel 1997 per i parasubordinati e i consulenti privi di altra
copertura previdenziale obbligatoria è stata poi aggiunta un’ulteriore
aliquota contributiva dello 0,5% destinata al finanziamento di una indennità di
maternità. Nel 2000 una circolare INAIL ha obbligato alcune categorie di
parasubordinati a versare un’aliquota contributiva a copertura di infortuni e
malattie. Il collegato alla finanziaria del 2000 prevedeva l’assimilazione dei
redditi di collaborazione dei collaboratori coordinati e continuativi a quelli
dei lavoratori dipendenti e ciò sostanzialmente obbligava i datori di lavoro a
compilare una busta paga. Dava inoltre, la possibilità di estendere il lavoro
di collaborazione coordinata e continuativa anche a mansioni non professionali o
artistiche. Di conseguenza anche attività puramente manuali o, comunque, non
caratterizzate da particolari professionalità possono ora essere svolte in via
di collaborazione. Da quest’anno (cfr. Circolare Inps 21 del 30 gennaio 2003)
il contributo alla gestione separata si articola nelle seguenti aliquote: 10%,
per i soggetti già iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria e per i
titolari di pensioni ai superstiti; 12,5% per i soggetti titolari di pensione
diretta (vecchiaia e anzianità); 14% per i soggetti privi di altra copertura
previdenziale obbligatoria e non pensionati”.