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Trasformazioni sociali e diritto

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Arturo Salerni
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Associazione Progetto Diritti; Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo

Laura De Rose
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Avvocato, Ass. Progetto Diritti

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Il lavoro, le regole, i diritti, i referendum

Arturo Salerni

Laura De Rose

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4) Flessibilità del lavoro e quesiti referendari

Il secondo referendum sulle questioni del lavoro - non ammesso dalla Corte Costituzionale - investiva in alcune parti il recente decreto legislativo 469 del 23 dicembre 1997, recante “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro”, decreto emesso in attuazione delle previsioni contenute nella cd. legge Bassanini (la numero 59 del 1997).

Esso nella sostanza mirava alla piena liberalizzazione delle funzioni del collocamento della manodopera e ad eliminare alcuni limiti posti dalla nuova normativa (che ha realizzato il definitivo superamento della gestione necessariamente pubblica del collocamento) in ordine alla regolamentazione dell’attività privata di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (per esempio la previsione che l’attività di collocamento debba essere esercitata a titolo gratuito nei confronti dei lavoratori). La Corte non ha ritenuto di ammettere il quesito referendario “poiché con esso si chiede l’abrogazione di più norme non omogenee tra loro, nei confronti delle quali l’elettore deve essere lasciato libero di esprimere valutazioni autonome e anche potenzialmente divergenti”.

Il referendum sull’abolizione dei vincoli relativi al contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), ovvero relativo all’abrogazione di alcune norme contenute nell’art.5 della legge n. 863 del 1984 e successive modificazioni (dell’89 e del 1996), è stato giudicato inammissibile dalla Corte Costituzionale perché l’approvazione del quesito determinerebbe “l’eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, così da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario”.

Per contrasto con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea - ed in particolare perché la richiesta abrogazione “comporterebbe non una mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta, che neppure nel suo contenuto minimo essenziale risulterebbe più rispettata” - è stato dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione delle norme che regolano il rapporto a tempo determinato.

Si mirava, in particolare, a superare la previsione contenuta nell’art.1 della legge 230 del 1962 per cui, salva una serie di eccezioni (che i legislatori degli anni ottanta e degli anni novanta hanno aumentato a dismisura), “il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato”, la possibilità di conversione di tale rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per violazione delle condizioni previste dalla legge), e tutta una serie di norme poste a tutela del lavoratore a tempo determinato (ad esempio quella che prevede la validità dell’apposizione del termine solo in presenza di atto scritto o quella relativa alla limitata possibilità di proroga con automatica trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato qualora il lavoro continui decorso un certo periodo dalla scadenza del termine).

L’ultimo referendum - non ammesso a seguito della sentenza n. 50/2000 della Corte Costituzionali- in materia di rapporti di lavoro era relativo a diverse parti della legge n. 877 del 1973, relativa alla tutela del lavoro a domicilio. Tra tali norme vanno richiamate quelle che prevedono il divieto di affidamento per un determinato periodo di lavoro a domicilio per aziende interessate da processi ristrutturativi che comportino riduzioni del personale, l’impossibilità di iscrizione all’apposito registro nell’ipotesi in cui “la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione - a qualsiasi titolo - di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell’azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti”, il divieto di utilizzare intermediari, le funzioni pubbliche di controllo del lavoro a domicilio, le disposizioni in tema di assicurazioni sociali e assegni familiari per i lavoratori a domicilio, il sistema di sanzioni penali ed amministrative per coloro che contravvengono alle disposizioni in materia.

La Corte ritiene che l’abrogazione tout court di norme di tutela del lavoratore (“dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona”) determinerebbe una palese violazione dell’art.35 della Costituzione.

 

5) Stato sociale e referendum

Un’altra serie di quesiti era relativa a rilevanti questioni di carattere sociale ed andava sempre nel senso di una sfrenata deregolamentazione e liberalizzazione.

Il quesito mirante all’abrogazione di una serie di disposizioni contenute nel Testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di altre norme in materia era di fatto diretto all’eliminazione di ogni ostacolo normativo all’affermazione di un sistema concorrenziale nella materia previdenziale - ovvero, come sostenuto dai promotori, al superamento del monopolio INAIL - è stato giudicato inammissibile dalla Corte Costituzionale.

Afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.34 del 2000 (redattore il giudice costituzionale Santosuosso): “La materia oggetto della presente proposta referendaria impone un previo richiamo all’art.38 della Costituzione: il secondo comma di tale articolo, infatti, garantisce ai lavoratori il diritto “che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” anche in caso di infortunio o malattia professionale, mentre dal quarto comma deriva l’obbligo che gli obiettivi di tutela previdenziale indicati nell’articolo stesso vengano conseguiti mediante l’intervento di “organi ed istituti predisposti dallo Stato”. Il carattere pubblicistico dell’assicurazione in esame, ravvisabile già in queste disposizioni, informa anche la peculiarità dell’attuale sistema normativo. [....] L’utile di impresa è un “fattore estraneo” alle assicurazioni sociali, la cui funzione è invece esclusivamente quella di “garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita”. Ciò confermato da una serie di disposizioni, quali quella dell’obbligo dell’INAIL di pagare le rendite in modo automatico ed indipendentemente dalla regolarità dei versamenti contributivi; quella della suddivisione dell’onere economico complessivo, che grava in gran parte su di un’ampia platea di datori di lavoro, e solo in misura minima sui lavoratori; e quella relativa all’esercizio dell’assicurazione con forme di assistenza e di servizio sociale. [...] La norma costituzionale lascia piena libertà allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative ritenute più idonee ed efficienti allo scopo, sempre che la scelta degli stessi sia tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e sperequazioni. [...] Nel presente caso lo strumento referendario appare inidoneo a raggiungere il menzionato fine dei proponenti così come oggettivato nel quesito, dal momento che il medesimo non è suscettibile di essere conseguito per via di semplice abrogazione parziale della normativa esistente, ma richiederebbe una complessa operazione legislativa di trasformazione di tale assetto. Quest’ultimo, infatti, è essenzialmente informato, come si è detto, ai ben diversi criteri della gestione pubblicistica, della copertura generale ed indipendente dall’effettivo pagamento dei contributi, e del finanziamento mediante somme fissate in modo autoritativo, al fine di assicurare il complessivo equilibrio del sistema. Basti rilevare, in proposito, che il principio di automaticità delle prestazioni - punto essenziale dell’attuale disciplina - non è di per sé compatibile con un regime nel quale la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di libera concorrenza, quanto meno senza l’introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia, cui solo il legislatore potrebbe dar vita. In definitiva agli elettori verrebbe proposta una falsa alternativa che, impedendo loro di conseguire realmente l’obiettivo annunciato - di assicurare, cioè, in diverso sistema pluralistico compatibile con i principi della permanente e generalizzata soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione - si riverbera sulla stessa possibilità di esprimere correttamente il proprio voto, traducendosi quindi nell’inammissibilità del referendum.

Parimenti inammissibile è stato dichiarato il referendum denominato “Servizio sanitario nazionale: Abolizione dell’obbligo di iscrizione al Servizio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Libertà di scegliere tra Servizio e assistenza privata”, sostenendo la Corte Costituzionale che, in relazione alla formulazione del quesito, “manca la possibilità per gli elettori di esprimere un voto referendario consapevole dei suoi effetti normativi” e che il quesito ha “una funzione esclusivamente propositiva, estranea all’istituto del referendum per la abrogazione totale o parziale di una legge, quale è previsto dall’art.75 della Costituzione”.

Si sostiene da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 37/2000) - per pervenire alla declaratoria di inammissibilità - che non avrebbe effettiva portata abrogativa il quesito referendario in tema di pensioni di anzianità (e cioè che la formulazione tecnica del quesito non porterebbe comunque ai risultati voluti dai promotori, ovvero l’abolizione di ciò che resta delle pensioni di anzianità dopo le riforme Amato e Dini).

Con altra sentenza viene dichiarata l’inammissibilità del referendum in tema di abolizione della ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, in quanto trattasi di disposizioni riconducibili alle “leggi tributarie” per le quali l’art.75 della Costituzione esclude la possibilità di abrogazione per via referendaria. Afferma infatti la Corte che nella dizione “leggi tributarie” rientrano “sia le norme che riguardano il momento costitutivo dell’imposizione sia quelle che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo svolgimento nell’accertamento e nell’applicazione del tributo con la riscossione dello stesso”.

Viene ammesso il referendum relativo - secondo la dizione adottata dai promotori - alle “Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali”, con il quale cioè si chiede l’abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Sulla portata abrogativa di tale normativa per la verità si discute molto, e con diverse opinioni. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 39/2000, fa riferimento ad altre disposizioni in materia - riguardanti diverse tipologie di trattenute sindacali operate da enti previdenziali - che non verrebbero eliminate dall’eventuale approvazione del quesito. Carlo Ghezzi (segretario confederale CGIL) sul Manifesto del 4.3.2000 si spinge a dire che sulle deleghe i radicali hanno completamente sbagliato legge, in quanto “la legge 311/1973 è utilizzata per le trattenute alle associazioni datoriali, in particolare è utilizzata per le quote di servizio, per quei contributi cioè che vengono pagati alle associazioni sociali da tutti, iscritti e non iscritti, a fronte di servizi vari o presunti forniti a tutta la categoria”.

Ma al di là di questa e di altre interpretazioni in una materia resa incerta da un insieme ingarbugliato di norme e di consuetudini, non si può neanche escludere che la materia possa essere disciplinata con un accordo sindacale, e portare quindi all’ “effetto truffa” (forse voluto dai promotori e da occulti sostenitori) per cui all’abrogazione referendaria della norma dello Statuto dei Lavoratori sulle ritenute sindacali è seguito il fatto che i sindacati firmatari di accordi collettivi (proprio quei soggetti contro cui si scagliavano le inferocite truppe radicali) grazie alle previsioni contrattuali continuano a percepire le ritenute e - quantomeno nel settore privato - nuovi soggetti sindacali, per lo più conflittuali e di base, vengono strangolati dall’impossibilità di ottenere i contributi volontariamente offerti dai propri aderenti a mezzo del semplice strumento della trattenuta sulla busta paga (che peraltro è anche - o potrebbe anche essere - un agile indice misuratore di effettiva rappresentatività).

Non è stato invece ammesso il quesito denominato dai promotori “Istituti di patronato e di assistenza sociale: abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico”, rivolto all’abrogazione del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 804 del 1947 sul riconoscimento giuridico dei patronati. Il ragionamento seguito dalla Corte (redattore Zagrebelsky) è in grandi linee il seguente: gli istituti di patronato - seppur di fatto attualmente emanazioni di associazioni sindacali - mantengono una connotazione pubblicistica, con riferimento alla loro funzione e ad alcune modalità di azione (ad esempio, gratuità delle prestazioni e disponibilità da parte della generalità dei lavoratori); l’art.38 della Costituzione sul diritto dei lavoratori alla previdenza ed assistenza “presenta necessariamente, accanto all’aspetto sostanziale, anche un aspetto procedimentale, tanto più rilevante in quanto si tratta di diritti previsti in relazioni a condizioni di difficoltà, e quindi di debolezza, che possono realizzarsi nella vita dei lavoratori, la cui effettività si scontra con la farraginosa complessità del sistema previdenziale attuale”; l’art.38 quarto comma Cost. esige una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali (“organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”); “deve quindi trovare applicazione, nella specie, il criterio di giudizio [...] il quale esclude l’ammissibilità del referendum abrogativo di disposizioni che non possono essere soppresse senza con ciò ledere principi costituzionali”.

 

6. Istituzioni e giustizia

Come è noto è stato ammesso il referendum mirante all’eliminazione del metodo proporzionale di elezione di una quota del venticinque per cento dei componenti della Camera dei Deputati. Si tratta della riproposizione del referendum reso invalido per mancato raggiungimento del quorum di partecipazione al voto il 18 aprile 1999, e mirante all’instaurazione di un sistema elettorale esclusivamente maggioritario ed uninominale, ad un turno.

Le ragioni di opposizione alle tesi dei promotori sono note: si tratta tra le altre cose di difendere il poco che resta di rappresentanza politico-parlamentare degli interessi e delle posizioni che non si identificano negli schieramenti maggiori e l’effettività del pluralismo politico. Tralatro, come molti osservatori hanno rilevato, la vittoria del referendum elettorale - attraverso la tecnica dell’abrogazione parziale - determinerebbe tali e tante incongruenze ed illogicità da condurre ad effetti aberranti.

Unitamente al referendum in materia elettorale è stato considerato ammissibile quello sull’attuale normativa in materia di finanziamento pubblico dei partiti.

Tra i referendum sul tema della giustizia sono stati ammessi quello sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, mirante all’abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di là delle loro attività giudiziarie, quello sull’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, e mirante all’abrogazione dell’attuale sistema elettorale con metodo proporzionale per liste contrapposte dei magistrati componenti del C.S.M., quello relativo all’ordinamento giudiziario ed alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti ed inquirenti.

Non sono stati invece ritenuti ammissibili - a vario titolo - dalle pronunzie della Corte Costituzionale i referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, sulle norme relative alla perentorietà o meno dei termini processuali sia in sede civile che penale, e quello mirante al contenimento dei termini massimi di custodia cautelare.

Parimenti non sono stati ammessi - e per diversi motivi - il referendum sull’abolizione del carattere di corpo militare della Guardia di Finanza e quello - promosso dalla Lega Nord - di carattere xenofobo e mirante all’abrogazione dell’attuale normativa in tema di immigrazione(anche su tale quesito vi è stata la costituzione dell’Associazione Progetto Diritti e di altre associazioni, e su tale intervento la Corte Costituzionale ha assunto l’importante decisione di ammettere la partecipazione al giudizio di ammissibilità dei referendum soggetti portatori di interessi collettivi e diversi dai Comitati promotori dei referendum abrogativi.)