Alitalia: si liquida?! Una risposta della CUB trasporti
Antonio Amoroso
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Come precisato precedentemente, nell’applicazione degli
art. 92 e 93 del Trattato, il principio dell’investitore che opera in una
economia di mercato è di regola soddisfatto quando la struttura e le
prospettive future della società siano tali da far prevedere entro un periodo
di tempo ragionevole una redditività che potrà essere considerata normale se
paragonata ad una analoga impresa privata.
Quindi:
“...un investitore può conferire nuovo capitale per
garantire la sopravvivenza dell’impresa”...”...ma che, previa
riorganizzazione, sia eventualmente in grado di ridivenire a più lungo termine
redditizia...”
Inoltre:
“...Nel caso di imprese in perdita, la Commissione
considererà un elemento fondamentale, nella sua valutazione, l’esistenza
delle necessarie misure di risanamento e di ristrutturazione. Tali misure
debbono costituire un programma coerente di ristrutturazione...”
Invece, qualora la Commissione ritenga che l’operazione in
esame comporti elementi di aiuto, la stessa esaminerà se l’intervento in
questione possa essere considerato compatibile con il mercato comune.
In Particolare:
“...possono essere considerati compatibili con il
mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività
economiche...”
“...La commissione può considerare taluni aiuti alla
ristrutturazione compatibili con il mercato comune a condizione che non alterino
le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse...”
“...l’approvazione della commissione è peraltro
subordinata alle seguenti condizioni:
1) L’aiuto deve rientrare in un programma globale di
ristrutturazione...volto a ripristinare l’efficienza economica della
Compagnia, affinché entro un lasso di tempo ragionevole, tale Compagnia possa
operare in maniera redditizia, in genere senza ulteriori aiuti. L’aiuto deve
avere pertanto una durata limitata...
2) Il programma deve essere autosufficiente nel senso che
dovrà essere chiaro che nessun ulteriore aiuto sarà necessario nel corso della
durata del programma...
...
3) ...Pertanto, il programma oggetto del finanziamento
dello Stato può essere considerato non contrario al comune interesse (art.
92, par. 3, lettera C) soltanto se non presenta caratteri di espansione,
ossia se esclude l’obiettivo di incrementare la capacità e l’offerta della
compagnia aerea in causa a detrimento dei suoi diretti concorrenti europei. In
ogni caso il programma non deve avere per effetto di consentire alla compagnia
di offrire sui mercati di riferimento un incremento del numero di aeromobili o
della capacità passeggeri maggiore di quella che potrebbe discendere da una
normale crescita del mercato...”
Come si evidenzia da quanto sopra, la ricapitalizzazione da
parte dello Stato di una compagnia aerea, sia esso investimento o aiuto di
Stato, non solo è possibile ma non risulta vincolata da alcuna rigorosa e
stringente normativa.
L’intervento dei Governi infatti è soggetto ad una ampia
possibilità negoziale, sia nel caso di un vero e proprio aiuto di Stato che nel
caso di un intervento di mercato.
Inoltre la ricapitalizzazione da parte dello Stato è
valutata dalla Commissione anche in considerazione del verificarsi di eventi
strutturali e contingenti di particolare gravità, con ripercussioni sulle
condizioni di una compagnia aerea.
La ricapitalizzazione è, in base alla normativa, valutata
dalla Commissione anche in considerazione del livello di concorrenza esistente
nel paese di appartenenza della compagnia stessa: in Italia, il fenomeno del
proliferare di innumerevoli piccole e piccolissime compagnie non conosce eguali
nel resto dell’Europa.
In aggiunta, altro elemento importante, un investitore può
conferire nuovo capitale motivandolo non solo con la probabilità di ricavarne
un profitto ma anche per tutelare l’immagine stessa del Gruppo: una
considerazione che può essere di supporto in caso di intervento dello Stato in
favore di Alitalia (vedi par IV.1 dell’applicazione degli articoli 92 e 93 del
trattato C.E. e dell’articolo 61 dell’accordo S.E.E. agli aiuti di stato nel
settore dell’aviazione).
È importante sottolineare che l’art. 222 del Trattato C.E.
impone che la Commissione non possa pronunciarsi sugli assetti proprietari,
prevedendo una parità di trattamento dei regimi di proprietà. Pertanto il
pronunciamento della Commissaria Europea De Palacio in merito alla
obbligatorietà di procedere alla privatizzazione dell’Alitalia, in
conseguenza dell’autorizzazione del prestito-ponte, oltre che inopportuno è
stato illegittimo e quindi privo di fondamento giuridico.
Ricordiamo inoltre che l’intervento di ricapitalizzazione
dello Stato effettuato nel ‘97, periodo Cempella, dapprima considerato aiuto
di Stato dalla Commissione, è stato poi valutato successivamente, con una
sentenza della Corte di Giustizia Europea, come un intervento di mercato,
svincolando la compagnia italiana da ulteriori limitazioni in un primo momento
imposte dalla C.E.
Naturalmente consideriamo un intervento di ricapitalizzazione
dello Stato, come azionista della nostra Compagnia, come reale soluzione di
rilancio, alternativa al Piano di svendita, privatizzazione e spacchettamento
che segna la fine della Compagnia di Bandiera.
Ricordiamo che a sostegno di tale impostazione non c’è
stato soltanto l’intervento, peraltro più volte ribadito, di Cesare Romiti ma
di recente anche da parte del Presidente dell’Antitrust italiana si è levata
una voce a sostegno della ricapitalizzazione dell’Alitalia da parte dello
Stato.
Infine su tale questione e sulla necessità di valorizzare il
carattere sociale, garantito dall’investitore pubblico, del trasporto aereo si
sono espressi anche i partecipanti alla Tavola Rotonda sull’Alitalia
organizzata dalla CUB TRASPORTI il 28 Luglio u.s..: rappresentanti della Regione
Lazio, della Provincia e del Comune di Roma insieme a parlamentari del Senato e
della Camera.
Roma 2 settembre 2004
C.U.B. TRASPORTI settore aereo
Confederazione Unitaria di Base