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Trasformazioni sociali e sindacato

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Antonio Amoroso
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Alitalia: si liquida?! Una risposta della CUB trasporti

Antonio Amoroso

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Come precisato precedentemente, nell’applicazione degli art. 92 e 93 del Trattato, il principio dell’investitore che opera in una economia di mercato è di regola soddisfatto quando la struttura e le prospettive future della società siano tali da far prevedere entro un periodo di tempo ragionevole una redditività che potrà essere considerata normale se paragonata ad una analoga impresa privata.

Quindi:

“...un investitore può conferire nuovo capitale per garantire la sopravvivenza dell’impresa”...”...ma che, previa riorganizzazione, sia eventualmente in grado di ridivenire a più lungo termine redditizia...”

Inoltre:

“...Nel caso di imprese in perdita, la Commissione considererà un elemento fondamentale, nella sua valutazione, l’esistenza delle necessarie misure di risanamento e di ristrutturazione. Tali misure debbono costituire un programma coerente di ristrutturazione...”

Invece, qualora la Commissione ritenga che l’operazione in esame comporti elementi di aiuto, la stessa esaminerà se l’intervento in questione possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

In Particolare:

“...possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche...”

“...La commissione può considerare taluni aiuti alla ristrutturazione compatibili con il mercato comune a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse...”

“...l’approvazione della commissione è peraltro subordinata alle seguenti condizioni:

1) L’aiuto deve rientrare in un programma globale di ristrutturazione...volto a ripristinare l’efficienza economica della Compagnia, affinché entro un lasso di tempo ragionevole, tale Compagnia possa operare in maniera redditizia, in genere senza ulteriori aiuti. L’aiuto deve avere pertanto una durata limitata...

2) Il programma deve essere autosufficiente nel senso che dovrà essere chiaro che nessun ulteriore aiuto sarà necessario nel corso della durata del programma...

...

3) ...Pertanto, il programma oggetto del finanziamento dello Stato può essere considerato non contrario al comune interesse (art. 92, par. 3, lettera C) soltanto se non presenta caratteri di espansione, ossia se esclude l’obiettivo di incrementare la capacità e l’offerta della compagnia aerea in causa a detrimento dei suoi diretti concorrenti europei. In ogni caso il programma non deve avere per effetto di consentire alla compagnia di offrire sui mercati di riferimento un incremento del numero di aeromobili o della capacità passeggeri maggiore di quella che potrebbe discendere da una normale crescita del mercato...”

Come si evidenzia da quanto sopra, la ricapitalizzazione da parte dello Stato di una compagnia aerea, sia esso investimento o aiuto di Stato, non solo è possibile ma non risulta vincolata da alcuna rigorosa e stringente normativa.

L’intervento dei Governi infatti è soggetto ad una ampia possibilità negoziale, sia nel caso di un vero e proprio aiuto di Stato che nel caso di un intervento di mercato.

Inoltre la ricapitalizzazione da parte dello Stato è valutata dalla Commissione anche in considerazione del verificarsi di eventi strutturali e contingenti di particolare gravità, con ripercussioni sulle condizioni di una compagnia aerea.

La ricapitalizzazione è, in base alla normativa, valutata dalla Commissione anche in considerazione del livello di concorrenza esistente nel paese di appartenenza della compagnia stessa: in Italia, il fenomeno del proliferare di innumerevoli piccole e piccolissime compagnie non conosce eguali nel resto dell’Europa.

In aggiunta, altro elemento importante, un investitore può conferire nuovo capitale motivandolo non solo con la probabilità di ricavarne un profitto ma anche per tutelare l’immagine stessa del Gruppo: una considerazione che può essere di supporto in caso di intervento dello Stato in favore di Alitalia (vedi par IV.1 dell’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato C.E. e dell’articolo 61 dell’accordo S.E.E. agli aiuti di stato nel settore dell’aviazione).

È importante sottolineare che l’art. 222 del Trattato C.E. impone che la Commissione non possa pronunciarsi sugli assetti proprietari, prevedendo una parità di trattamento dei regimi di proprietà. Pertanto il pronunciamento della Commissaria Europea De Palacio in merito alla obbligatorietà di procedere alla privatizzazione dell’Alitalia, in conseguenza dell’autorizzazione del prestito-ponte, oltre che inopportuno è stato illegittimo e quindi privo di fondamento giuridico.

Ricordiamo inoltre che l’intervento di ricapitalizzazione dello Stato effettuato nel ‘97, periodo Cempella, dapprima considerato aiuto di Stato dalla Commissione, è stato poi valutato successivamente, con una sentenza della Corte di Giustizia Europea, come un intervento di mercato, svincolando la compagnia italiana da ulteriori limitazioni in un primo momento imposte dalla C.E.

Naturalmente consideriamo un intervento di ricapitalizzazione dello Stato, come azionista della nostra Compagnia, come reale soluzione di rilancio, alternativa al Piano di svendita, privatizzazione e spacchettamento che segna la fine della Compagnia di Bandiera.

Ricordiamo che a sostegno di tale impostazione non c’è stato soltanto l’intervento, peraltro più volte ribadito, di Cesare Romiti ma di recente anche da parte del Presidente dell’Antitrust italiana si è levata una voce a sostegno della ricapitalizzazione dell’Alitalia da parte dello Stato.

Infine su tale questione e sulla necessità di valorizzare il carattere sociale, garantito dall’investitore pubblico, del trasporto aereo si sono espressi anche i partecipanti alla Tavola Rotonda sull’Alitalia organizzata dalla CUB TRASPORTI il 28 Luglio u.s..: rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma insieme a parlamentari del Senato e della Camera.

Roma 2 settembre 2004

C.U.B. TRASPORTI settore aereo

Confederazione Unitaria di Base